Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

14 - 12 - 2020

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre. Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2021 dovrà quindi essere versato entro il 31.05.2021.

Le scadenze ordinarie presentano una particolarità per il 2° trimestre dell’anno: il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura (30.09).

•Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili per il 1° e 2° trimestre quando l’imposta dovuta risulti inferiore a 250 euro: se il bollo complessivamente dovuto nel 1° trimestre solare non supera tale importo, il contribuente può pagare entro il 30.09; se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30.11.

• Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il cedente o il prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione
dei dati comunicati. Per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

• Le novità sono contenute nel decreto
4.12.2020.

Fonte:Il Sole 24 ore

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