La determinazione delle quote di accantonamento del trattamento di fine mandato degli amministratori segue le disposizioni che regolano il rapporto tra amministratori e società e non quelle relative ai lavoratori dipendenti. La disciplina fiscale per la società erogante dispone che le quote accantonate al fondo per l’indennità di fine rapporto siano deducibili in ciascun esercizio per la quota maturata (e senza alcun limite); in sostanza, il legislatore ha sancito che si debba seguire, per la deducibilità, il principio di competenza (C.T.R.Lombardia, sentenza n. 3232/2020).
Fonte: Il Sole 24 Ore