Si segnala che con il Decreto Sostegni-bis (in attesa di pubblicazione in G.U.) gli aiuti versati alle imprese arriveranno a coprire dal 5 al 20% del fatturato perso nel 2020. Il dato (indicativo) emerge da una serie simulazioni su alcuni casi reali. • In particolare, il fondo perduto del Decreto Sostegni-bis replica il parametro della perdita media mensile, ma ne aggiunge uno nuovo, che potrebbe determinare un aiuto aggiuntivo ad alcune imprese e professionisti. Infatti, nei prossimi giorni si potrà chiedere un altro contributo prendendo come riferimento – anziché l’anno solare – l’anno della pandemia. In pratica, si dovrà fare un confronto tra il fatturato medio mensile del periodo 1.04.2020-31.03.2021 e quello del periodo 1.04.2019-31.03.2020. Se il calo sarà almeno del 30%, sarà possibile fare una nuova domanda alle Entrate, con tempi e modi che dovranno essere definiti da un provvedimento del direttore dell’Agenzia. • I titolari di partita Iva dovranno quindi valutare le diverse opzioni disponibili: 1. Coloro che hanno presentato l’istanza e ottenuto il contributo del decreto Sostegni-1 (Dl 41/2021), possono attendere il riconoscimento del nuovo bonus che avverrà in automatico senza necessità di presentare ulteriori domande, nella stessa misura e con le stesse modalità scelte con la prima istanza. 2. Coloro che hanno già fruito del fondo perduto disciplinato dal Dl Sostegni-1 possono valutare se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.4.2020 al 31.03.2021 è inferiore almeno del 30% rispetto allo speculare ammontare calcolato sul periodo 1.4.2019- 31.03.2020. E’ possibile che, assumendo come riferimento questi parametri temporali, il risultato del calo di fatturato possa aumentare e con esso, quindi, anche la misura del bonus. In tal caso bisognerà presentare una specifica istanza e, poiché nelle more della presentazione di questa istanza è probabile che l’agenzia delle Entrate avrà già riconosciuto e accreditato il contributo Sostegni-bis (caso 1, di cui sopra) determinato in via automatica, la liquidazione del contributo alternativo avverrà per la differenza a credito per l’istante. 3. Coloro che non hanno beneficiato del bonus sostegni di cui al Dl 41/2021 per la mancanza del requisito di calo minimo mensile di fatturato, possono ora verificare la sussistenza del requisito sul nuovo periodo (1.4.2019-31.03.2020 rispetto a 1.4.2020-31.03.2021), riscontrando, invece, la possibilità di accedere all’agevolazione. In tal caso sarò possibile fruire di un bonus maggiorato. Il contributo, infatti, è determinato nelle seguenti misure (sempre applicate sul calo): 90% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 100mila euro; 70% con ricavi da 100mila a 400mila euro; 50% se i ricavi sono da 400mila a un milione; 40% con ricavi da 1 a 5 milioni; 30% se i ricavi 2019 si collocano tra i 5 a i 10 milioni di euro. 4. Il quarto contributo riguarda, per dimensioni, gli stessi soggetti che hanno diritto al bonus “sostegni 1 e bis” (ricavi 2019 inferiori a 10 milioni di euro). Per questo bonus, che non appare alternativo agli altri, si abbandona il riferimento alle operazioni attive Iva e si assumono, invece, parametri relativi all’andamento del risultato economico dell’attività. L’agevolazione spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (la percentuale minima del peggioramento sarà individuata da un decreto specifico). La misura del contributo sarà determinata applicando alla differenza fra i risultati economici dei due esercizi, al netto dei vai bonus Covid eventualmente ottenuti.
Fonte: Il Sole 24 Ore