Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 4/E/2021), la presentazione di un’istanza di interpello da parte delle imprese comporta l’inserimento nelle “schede di rischio” e la successiva verifica per accertare se è stata seguita la soluzione interpretativa fornita dall’Agenzia stessa. La verifica avverrà entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come previsto dall’articolo 27, c.12, del D.L. 185/2008. • Sebbene la risposta all’interpello sia vincolante solo per l’Amministrazione stessa e non per il contribuente e che gli atti dell’Agenzia, in difformità alla risposta, risultino invalidi esclusivamente in merito al singolo caso prospettato nell’interpello, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 8740/2021) ha stabilito che tale efficacia vincolante può estendersi, in taluni casi, anche a soggetti diversi da chi ha presentato l’istanza.
Fonte: Il Sole 24 Ore