L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51/E/2021, recepisce le conclusioni espresse dalla Cassazione con la sentenza n. 24289 del 3.11.2020. • Qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore e, di conseguenza, abbia detratto l’Iva addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere irrogata la sanzione proporzionale (del 90%), previo recupero dell’Iva indebitamente detratta. • Diversamente, la sanzione fissa da 250 a 10mila euro si applica solo nei casi in cui la fattura emessa irregolarmente riporti un’Iva superiore all’aliquota correttamente applicabile.
Fonte: Il Sole 24 Ore