Secondo le indicazioni della legge di Bilancio 2021, dal 1.01.2022, le operazioni in reverse charge Iva sugli acquisti dall’estero dovranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio con le modalità previste dalla procedura per la fattura elettronica. • In caso di inosservanza dell’obbligo, se il tributo è stato assolto tempestivamente, si avrà solamente una violazione formale, punibile con la sanzione di 2 euro per ciascun documento non trasmesso, fino a un massimo di 400 euro al mese.
Fonte: Il Sole 24 Ore