Per tutte le richieste di rateizzazione delle cartelle di pagamento, presentate a partire dal 1° gennaio 2022, la decadenza dal piano si accorcia a 5 rate (anche non consecutive) non pagate. Cessa così di operare il termine lungo di 10 rate, riconosciuto alle rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo e sino al 31 dicembre 2021, come anche la riduzione da 100.000 a 60.000 euro del tetto massimo del debito entro cui non si deve comprovare lo stato di
difficoltà per ottenere la rateizzazione. Non è più operativa nemmeno la possibilità di beneficiare della dilazione dei debiti, già oggetto di rateizzazioni decadute prima dell’8 marzo 2020, senza dover versate le rate pregresse scadute.
Fonte: Ipsoa