NUOVO ESTEROMETRO

21 - 06 - 2022

Il 1.07.2022 entra in vigore il nuovo esterometro. Restano fuori dall’adempimento le operazioni documentate da bolletta doganale (export/import), comprese le cessioni a privati extraUe. Tuttavia, vi è il dubbio se valgano anche le bollette rilasciate da altri Stati membri, come nel caso del soggetto nazionale che immette in libera pratica beni di provenienza extraunionale in altro Stato membro (senza pagare l’Iva), facendoli proseguire a destino del cliente in altro Paese comunitario cui sono fatturati dalla posizione Iva aperta nel Paese d’introduzione dei beni. • Un altro aspetto da chiarire riguarda l’integrazione/autofatturazione elettronica per le operazioni passive. Al momento, l’unico obbligo d’integrazione elettronica per assolvere l’imposta riguarda l’acquisto di beni da San Marino documentati da e-fattura sammarinese per il quale deve essere inviato un TD19. Permane l’obbligo comunicativo per gli acquisti di beni/servizi all’estero fuori campo Iva, per i quali deve essere trasmesso il documento TD17 (servizi) e TD19 (beni) con natura dell’operazione N2.2. Al riguardo si segnala che il D.L. Semplificazioni approvato dal Governo esonera gli acquisti fino a 5.000 euro. • Dovrebbe essere escluso dall’esterometro chi ha aderito al regime Oss, salvo che non decida volontariamente di emettere fattura non imponibile Iva per beneficiare del plafond degli esportatori abituali o per accedere al rimborso trimestrale.


Fonte: IL SOLE 24 ORE

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Hai bisogno di aiuto?

Lasciati aiutare! Chiama ora al numero: (+39) 051-333788

federica.terzi@studioterzi.eu

Lun-Ven: 07,30 - 17,00

Iscriviti alla newsletter

    Ho letto e compreso la Privacy Policy