Domani 30 giugno 2022 scade il termine per indicare, sui propri siti internet o sui portali digitali, le erogazioni pubbliche ricevute nel 2021 dai soggetti tenuti alla pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017.
I soggetti tenuti alla pubblicazione sono gli Enti non commerciali (Associazioni di protezione ambientale, Associazioni di consumatori, Associazioni, ONLUS e fondazioni), le Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, nonché i soggetti che svolgono attività d’impresa di cui all’art. 2195 codice civile.
Conseguentemente, sono soggetti all’obbligo non solo gli imprenditori iscritti al Registro delle Imprese, ma anche tutti gli altri soggetti che esercitano tali attività ancorché non soggetti all’iscrizione al registro imprese; si tratta, in particolare, dei c.d. “piccoli imprenditori” di cui all’art. 2083 del codice civile, quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario).
Sono invece esclusi i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, eccetto nel caso in cui le attività professionali vengano svolte nella forma di società commerciale, perché in tal caso prevale il concetto di impresa che comprende ovviamente tutte le società che esercitano attività organizzate in forma di impresa
Gli obblighi di informativa hanno per oggetto, sia per gli enti non commerciali che per le imprese, le “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Fonte: Il Sole 24 Ore