Secondo il D.L. 50/2022 le nuove regole in tema di cessioni e sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate si applicano prima del 16.07.2022 (entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del decreto Aiuti), ma pur sempre post 1.05.2022: data di entrata a regime del codice identificativo univoco dei crediti. Pertanto, l’intero “magazzino” dei crediti acquisiti dalle banche prima di tale data rimane escluso dall’accesso al mercato dei correntisti con partita Iva. Un’altra criticità riguarda l’omessa esclusione dei correntisti acquirenti dei crediti dal novero dei soggetti che rispondono per i casi di violazioni o frodi nelle operazioni sottostanti. Si noti che la circolare 23/E/2022 ha precisato che chi acquista i crediti, nell’effettuare i propri controlli, deve avere una specifica diligenza, conforme al suo grado di professionalità, pena una responsabilità solidale sull’imposta. Altri problemi sono sorti sul versante dello sconto in fattura, dopo che la circolare 27.05.2022, n. 19/E ha affermato, per la prima volta, che lo sconto deve essere applicato su tutte le fatture relative a un certo intervento. Ciò complica le regole per i lavori edilizi cui partecipano diversi fornitori, con diverse fatture
Fonte: Il Sole 24 Ore