REMUNERAZIONI IN CRIPTO-VALUTA PERCEPITE DA PERSONE FISICHE

01 - 09 - 2022

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 433/2022, ha precisato che le remunerazioni in criptovaluta, percepite dalle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa per l’attività di staking, sono considerate redditi di capitale soggetti a imposizione in base all’art. 44, c. 1, lett. h) del Tuir; pertanto, se accreditate nel wallet del percettore da una società italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta alla fonte del 26% di cui all’art. 26, c. 5 D.P.R. 600/1973. • In base alla norma, per i redditi di capitale percepiti da privati residenti in Italia, la ritenuta di cui all’art. 26, c. 5 deve essere applicata a titolo d’acconto e il sostituto d’imposta deve indicare, nel quadro SF del modello 770, oltre al reddito e alla ritenuta operata, anche il nominativo del percettore. La risoluzione 433/2022 si colloca fuori da questi canoni, pronunciandosi per una ritenuta a titolo d’imposta ma, richiamando l’art. 26, c. 5, potrebbe trattarsi di un mero errore materiale.
Fonte: Il Sole 24 Ore

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