Il principio di diritto n. 3/2022 – superando la discussa risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 454/2022 – conferma che i dividendi la cui distribuzione sia deliberata entro il 31.12.2022 sono soggetti al regime transitorio di cui all’art. 1, c. 1006 L. 205/2017 anche se non materialmente corrisposti entro tale data; tuttavia, occorre che il dividendo sia pagato entro un anno. Il regime transitorio interessa le persone fisiche che detengono fuori dall’esercizio d’impresa, partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2017. Tali utili, se distribuiti entro il 31.12.2022, anziché subire la ritenuta d’imposta del 26% continuano a essere assoggettati al regime previgente di concorso alla formazione del reddito complessivo imponibile del socio in misura ridotta al 40%, per quelli formati con redditi prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007; 49,72% per quelli prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e 58,14% per quelli prodotti fino al successivo esercizio in corso al 31.12.2017.
Fonte: Il Sole 24 Ore
TASSAZIONE DIVIDENDI E DISCIPLINA TRANSITORIA
13 - 12 - 2022