Per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in presenza di operazioni “senza IVA” di importo superiore a € 77,47 sono confermati:
- il termine di versamento fissato l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il primo / terzo / quarto trimestre (31.5 / 30.11 / 28.2) e l’ultimo giorno del terzo mese successivo per il secondo trimestre (30.9);
- la possibilità di differire il versamento al termine previsto per il secondo / terzo trimestre se l’imposta dovuta per il primo / secondo trimestre è pari o inferiore a € 5.000.
Si evidenzia che è comunque opportuno verificare con cadenza trimestrale l’Elenco B predisposto dall’Agenzia delle Entrate, per apportare le eventuali modifiche (entro il prossimo 30.4 per il primo trimestre), in modo che sia determinata correttamente l’imposta di bollo dovuta.
Fonte : Seac