In caso di accertamento, grava sul contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, se contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.
A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata, essendo anche necessario che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre all’importo, la ragione / coerenza economica della stessa, risultando legittima, in mancanza, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.
Fonte : Seac
ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SU OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI
10 - 05 - 2024