Nell’ambito della Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) il Legislatore ha apportato rilevanti novità in materia di compensazione dei crediti nel mod. F24 prevedendo:
- l’obbligo, per i crediti INPS / INAIL, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 94, lett. a);
- che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo è possibile soltanto a decorrere da specifici momenti, differenziati a seconda del soggetto, datore di lavoro non agricolo / agricolo e soggetto iscritto all’IVS / Gestione separata INPS (art. 1, comma 97, lett. a);
- l’esclusione dalla compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L’esclusione non opera, e pertanto la compensazione rimane possibile, con riferimento ai crediti relativi a (art. 1, comma 94, lett. b e art. 4, comma 2, DL n. 39/2024): - contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali (comprese le quote associative);
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro / committenti di prestazioni di co.co.co. ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR;
- premi INAIL.
L’applicazione delle predette novità decorre dall’1.7.2024 ovvero è subordinata all’emanazione (alla data attuale non ancora avvenuta) di un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL, come di seguito evidenziato.
Fonte : Seac