Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la circolare n 2/2024 sulle novità IMU per gli enti non commerciali applicabili a:
- immobili posseduti e concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente. Il collegamento funzionale può ritenersi sussistente ove le attività svolte dal comodatario nell’immobile
rientrino nel novero di quelle agevolate,
siano esercitate con modalità non commerciali
e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità. S
Si ritiene che tale nesso di strumentalità sussista qualora l’attività non commerciale svolta nell’immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente - permanenza del vincolo di strumentalità alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse. Il mero inutilizzo del bene per ragioni più o meno temporanee non è automaticamente sintomatico del venir meno del carattere strumentale dell’immobile all’esercizio delle attività protette. In altre parole, l’inutilizzo del bene non deve essere idoneo a far venire meno la persistenza del vincolo di strumentalità, il quale, una volta accertato, assicura la continuità del diritto all’esenzione dall’IMU.
Fonte : Ipsoa