La legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293/2023 collegato alla legge di bilancio 2024, all’articolo 13-ter ha previsto il codice CIN per affitti brevi e locazioni turistiche. Il CIN è un codice identificativo con scopo “anti-sommerso” ed è assegnato dal Ministero del Turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico- ricettiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.
Con Avviso del Ministero del Turismo pubblicato ieri 3 settembre è diventata operativa la piattaforma per richiederlo . La richiesta va presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso accedendo al portale tramite identità digitale ( in alternativa è prevista una presentazione telematica dell’istanza ) .
E’ stato predisposto un manuale di utilizzo della piattaforma che puo’ essere direttamente scaricato oltre alla sezione faq e a un numero telefonico attivo per rispondere alle domande dell’utenza .
I richiedenti devono rispettare tutti i requisiti richiesti dalla norma che ha introdotto l’obbligatorietà del CIN . In particolare i requisiti di sicurezza , le case vacanze e le strutture a uso abitativo utilizzate per l’accoglienza e la locazione turistica devono soddisfare specifici requisiti di sicurezza. Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi certificati a norma di legge e funzionanti:
- rilevatori di gas combustibili, GPL o gas metano, che dovranno essere preferibilmente installati a corrente;
- rilevatori di monossido di carbonio, che potranno anche essere alimentati a batteria;
- estintori portatili da posizionare in luoghi accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. La normativa stabilisce l’installazione di almeno un estintore portatile ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Tra i vari estintori portatili le aziende di manutenzione antincendio consigliano un idrico a schiuma da 6 litri, omologato per classi di Fuoco A e B e testato su focolai di classe F come da norma UNI 3/7:2008. È un estintore inoltre adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V a un distanza di 1 metro.
Oltre all’installazione, è prevista anche la manutenzione periodica dei rilevatori, che dovrà essere affidata a tecnici manutentori.
Non obbligatorio ma consigliato è anche l’acquisto di una coperta termica ignifuga.
Una volta avuto il codice i proprietari e i gestori delle strutture ricettive devono esporre il CIN in modo visibile all’esterno dell’edificio e indicarlo in ogni annuncio pubblicato o comunicato. Questo obbligo si estende anche agli intermediari immobiliari e ai gestori di piattaforme online per la ricerca di case vacanze.
Sono inoltre previste sanzioni in caso di : - assenza del CIN (da 800 a 8000 euro)
- mancata esposizione del CIN (da 500 a 5000 euro)
- mancata presentazione della SCIA (da 2000 a 10mila euro)
- assenza dei requisiti di sicurezza richiesti (da 600 a 6000 euro per ogni violazione accertata)
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Fonte : Ministero del Turismo (ministeroturismo.gov.it)
FAQ Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) (ministeroturismo.gov.it)