INVESTIMENTI 4.0 E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

10 - 12 - 2024

Con la risposta a interpello n. 239 del 2 dicembre 2024 in tema di credito d’imposta per investimenti 4.0, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’ art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena”. Per “misura ridotta” si intende l’aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari”.
Fonte : Ipsoa

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