FATTURAZIONE E NUOVO TRACCIATO XML
Con il provvedimento del 28/02/2020 , poi modificato da quello del 20/04/2020 n. 166579 , l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml che sostituiscono dal 01.01.2021 le specifiche tecniche precedenti .
Le nuove specifiche tecniche ( versione 1.6.1 ) della fattura elettronica possono essere già utilizzate , il periodo 01/10/2020 – 31/12/2020 sarà un periodo provvisorio in cui potranno essere usate anche le precedenti versioni .
Le maggiori novità riguardano l’inserimento di nuovi codici “TipoDocumento” , un migliore dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione e nuovi codici “Tipo ritenuta” e “Modalità di pagamento” . Il provvedimento di aggiornamento del tracciato Xml della fattura elettronica trae origine anche dall’intento di mettere a disposizione dei contribuenti le bozze delle liquidazioni periodiche e della
dichiarazione annuale a far data dal 01/01/2021 , da qui la necessità di richiesta di maggiori dettagli delle operazioni fatturate .
LE MODIFICHE APPORTATE
Nel periodo che intercorre tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020, è possibile
- utilizzare il vecchio tracciato oppure
- utilizzare facoltativamente il nuovo tracciato A partire dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio seguire il nuovo tracciato di cui all’allegato A, versione 1.6.
Le variazioni principali riguardano:
- Tipo documento;
- Natura operazione;
- Codici errore conseguenti
- Nuovi codici “tipo ritenuta”.
TIPO DOCUMENTO
Uno degli elementi obbligatori della predisposizione della fattura elettronica è il tipo documento. Nella tabella sotto riportata figurano i 7 codici attualmente in uso:
TIPO DESCRIZIONE
TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD20 Autofattura
I nuovi codici Tipodocumento da utilizzare nella versione 1.6 sono diventati 18:
TIPO DESCRIZIONE
TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa L’autofattura TD20, nella versione 1.5, accoglieva esclusivamente le autofatture per regolarizzazione del mancato ricevimento della fattura del fornitore/prestatore italiano.
NATURA OPERAZIONE
Quando l’operazione da fatturare non è assoggettata ad imposta, occorre indicare la natura distinguendo tra operazioni
- fuori campo IVA, non soggette,
- esenti,
- non imponibili o
- assoggettate a regimi particolari.
La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1, con l’annotazione “operazione non soggetta”;
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione “operazione non imponibile“;
c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione “operazione esente“;
d) operazioni soggette al regime del margine1, con l’annotazione, a seconda dei casi, “regime del margine – beni usati“, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio.
6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”. 6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu’ di un obbligo proprio recano l’annotazione “autofatturazione“. – Articolo 21, commi 6, 6bis e 6ter, DPR 633/1972
Di seguito il dettaglio relativo alla natura dell’operazione da indicare in fattura, attualmente in vigore (versione 1.5).
TIPO DESCRIZIONE
N1 escluse ex art.15
N2 non soggette
N3 non imponibili
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7- sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
Le nuove classificazioni entrano maggiormente nel dettaglio delle operazioni permettendo di distinguere, ad esempio, tra operazioni non imponibili relative ad esportazioni e fatture non imponibili relative a fatture emesse verso esportatori abituali che hanno rilasciato dichiarazione di intento.
Si riportano le nuove codifiche della versione 1.6 dell’allegato A. TIPO DESCRIZIONE
N1 escluse ex art.15
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972
N2
N2.2 non soggette – altri casi
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed
N7 elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
ESEMPIO OPERAZIONI NON IMPONIBILI
A partire dal 1° gennaio 2021, in occasione dell’emissione di una fattura per operazione non imponibile (nella precedente versione sempre indicata con natura N3), occorrerà indicare i seguenti codici:
- N3.2 per le cessioni intracomunitarie di beni definite come operazioni non imponibili di cui all’articolo 41, D.L. 331/1993;
- N3.1 per le esportazioni quali operazioni non imponibili articolo 8, primo comma, lettere a) e b) DPR 633/1972;
- N3.5 per le cessioni ad esportatori abituali che hanno presentato la dichiarazione di intento, quali operazioni non imponibili articolo 8, primo comma, lettera c) DPR 633/1972.
NUOVI MESSAGGI DI ERRORE
In seguito alle modifiche apportate alle specifiche tecniche di emissione della fattura elettronica, sono stati rivisti alcuni codici di errore e ne sono stati introdotti di nuovi.
A partire dal primo gennaio 2021 non sarà più consentito utilizzare i codici natura generici ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare per le fatture ordinarie non saranno più utilizzabili i codici N2, N3 e N6 (l’errore verrà segnalato con il codice 00445 o 00448).
Per quanto riguarda i nuovi tipo documento, il codice 00471 segnala che TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20, non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario quindi con riferimento a:
- Integrazione fattura per reverse charge interno;
- Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
- Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93).
Con il codice 00472, il tipo documento “autofattura per splafonamento” ossia (TD21) non ammette l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario.
Il codice 00473 evidenzia che il tipo documento TD17, TD18 e TD19 non ammette l’indicazione in fattura di un cedente italiano per:
- Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
TIPO RITENUTA
Altra integrazione dovuta al provvedimento in commento dell’Agenzia delle Entrate riguarda i codici delle ritenute d’acconto.
Fino al 30 settembre nel campo “tipo ritenuta” era possibile inserire solo i codici:
- RT01 (ritenute persone fisiche)
- RT02 (ritenute persone giuridiche).
Con il nuovo tracciato invece sono stati inseriti questi altri codici
- RT03 contributo INPS
- RT04 contributo ENASARCO
- RT05 contributo ENPAM RT06 Altro contributo previdenziale