L’articolo 82 del Decreto Rilancio ha introdotto un sostegno al reddito straordinario che si rivolge principalmente ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza .
La domanda va presentata entro il mese di giugno 2020 .
Il REM ( reddito di emergenza ) è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente , al momento della domanda , dei seguenti requisiti :
- Valore dell’ISEE ordinario o corrente inferiore a 15.000 euro ;
- Residenza in Italia , verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio ;
- Un valore del reddito familiare , nel mese di aprile 2020, inferiore all’ammontare della quota spettante per il reddito di emergenza ( es. 400 euro per un solo adulto , 550 euro per due adulti , 640 euro per due adulti e un minorenne , 720 euro per due adulti e due minorenni ) ;
- Valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 31/12/2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000 ; ulteriori 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE ;
Tutti i requisiti saranno autocertificati dal soggetto richiedente ad eccezione del valore ISEE che sarà verificato dall’Inps al momento della presentazione della domanda .
Il Decreto Rilancio stabilisce quali sono, all’interno del nucleo familiare , le condizioni di esclusione o incompatibilità e che non danno quindi diritto al riconoscimento del Reddito di Emergenza .
Queste condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda e sono :
- percepiscono ( o hanno percepito) una delle indennità di cui agli articoli 27,28,29,30,38 e 44 del decreto Legge 17 marzo 2020 ( bonus 600 euro, indennità Inps e casse previdenziali , indennità lavoratori stagionali , intermittenti ecc. ) ;
- percepiscono ( o hanno percepito ) una delle indennità di cui agli art. 84 e 85 del Decreto Rilancio ( nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza , indennità lavoratori domestici ) ;
- siano titolari di pensione diretta e indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ;
- siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione media superiore a quella del reddito di emergenza ;
- siano percettori del reddito di emergenza ;
Non hanno inoltre diritto al beneficio i soggetti :
- Che si trovano in stato detentivo ;
- Ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture sanitarie.
L’importo del beneficio sarà erogato in due quote e ciascuna di esse è determinata da una base di partenza di 400 euro , moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2 .
Il beneficio è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda .