BONUS VACANZE

Bonus Vacanze

19 - 06 - 2020

Sono state pubblicate le istruzioni su come richiedere e utilizzare il Bonus Vacanze 2020, l’agevolazione  introdotta dal Decreto rilancio, che per il 2020 ha previsto il riconoscimento di un credito (Tax credit  vacanze) nella misura massima di 500,00 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità,  ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale: 

  • dalle imprese turistico ricettive,  
  • nonché dagli agriturismi 
  • e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per  l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.  

utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare.  

Con il Provvedimento del 17.06.2020, l’Agenzia ha fornito le istruzioni sulle modalità di fruizione e tutti i  passi da compiere per richiedere, attivare e utilizzare il bonus vacanze.  

L’agevolazione consiste in un credito utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in Italia dalle imprese  turistico ricettive, compresi bed & breakfast e agriturismi.  

Il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non  superiore a 40.000 euro, e l’importo massimo riconosciuto varia a seconda del numero dei componenti  il nucleo familiare:  

  • 150,00 euro per nuclei di 1 persona  
  • 300,00 euro per nuclei di 2 persone  
  • 500,00 euro per nuclei di 3 o più persone.  

Utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare e fruibile:  

  • nella misura dell’80%, d’intesa con la struttura presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di  sconto immediato sul corrispettivo dovuto per il servizio ricettivo.
  • e per il 20% in forma di detrazione di imposta da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi 2021(periodo d’imposta 2020).  

I soggetti che possono beneficiare del bonus sono I nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di  validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro.  

Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre  presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il documento che contiene i dati anagrafici,  reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha  validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.  

Accedendo al sito dell’Inps è possibile presentare la DSU in modalità non precompilata o precompilata: quest’ultima contiene alcuni campi già precompilati dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. In  alternativa è possibile rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale (Caf) che prestano assistenza all’utente a  titolo gratuito.  

Per richiedere il bonus, il cittadino deve preventivamente installare ed effettuare l’accesso  all’applicazione per dispositivi mobili “IO”, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da  PagoPA Spa, e deve essere in possesso di identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica (CIE  3.0), mediante l’app IO. Una volta installata dovrà accedere con:  

  • identità SPID. Al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid è possibile consultare l’elenco dei fornitori di  identità SPID e le modalità di rilascio dell’identità digitale previste da ciascuno. Si segnala che al momento,  in considerazione dell’emergenza da Coronavirus e delle conseguenti misure di distanziamento sociale,  diversi provider forniscono gratuitamente la possibilità di riconoscimento da remoto  
  • o Carta di identità elettronica (CIE 3.0).  

Al primo accesso, dopo l’autenticazione con SPID o CIE (versione 3.0), l’app IO chiede all’utente di  impostare un codice di sblocco (PIN) ed eventualmente una delle funzionalità di riconoscimento  biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto) disponibile sul proprio dispositivo.  

In seguito alla prima registrazione, l’utente può accedere a IO direttamente digitando il PIN da lui scelto  o tramite riconoscimento biometrico.  

A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la richiesta di accesso all’agevolazione può  essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, che ha installato la suddetta  applicazione.  

Verificata la sussistenza dei requisiti, l’app IO confermerà o meno l’attivazione del bonus vacanze,  restituendo al richiedente un messaggio contenente l’esito della richiesta:  

  • Se dalla verifica emerge che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato  tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.  
  • Se l’esito è positivo l’applicazione genera un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati,  alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica. Inoltre, sempre per il tramite  dell’applicazione, l’Agenzia delle entrate comunica anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile, e l’elenco dei  componenti del nucleo familiare che, oltre al richiedente, potranno spendere il bonus.  

Si precisa che in caso di esito positivo della verifica di sussistenza dei requisiti, se la DSU di riferimento  presenta omissioni o difformità, il richiedente, prima che confermi la richiesta, è informato della  circostanza che l’Agenzia delle entrate successivamente richiederà, al soggetto che fruirà  dell’agevolazione, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati  indicati nella DSU.  

Per poter accedere al bonus è quindi importante che già prima del 1° luglio 2020, il contribuente:  

  • si assicuri di avere presentato una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell’Isee
  • faccia richiesta di una identità digitale Spid, se non si è già in possesso di una Carta d’identità elettronica  abilitata per l’accesso all’app IO (versione Cie 3.0)  
  • installi sul proprio smartphone IO – l’app dei servizi pubblici. 

Tutte le informazioni su come scaricare l’app, accedere ed utilizzarla sono disponibili online sul sito  io.italia.it.  

Per poter utilizzare il bonus è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.  

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare e  fruibile:  

  • nella misura dell’80%, d’intesa con la struttura presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto  immediato sul corrispettivo dovuto per il servizio ricettivo, entro il 31 dicembre 2020.  
  • e per il 20% in forma di detrazione di imposta da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi 2021(periodo  d’imposta 2020). L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può  essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.  Come già detto, il bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare anche  diverso da chi ha effettuato la richiesta e installato l’app (in merito, l’Agenzia precisa che attraverso la  funzione “Condividi” presente nella schermata di riepilogo del Bonus all’interno dell’app IO, è possibile  creare una copia del codice univoco e del relativo QR-code che il richiedente può inoltrare come  semplice immagine, ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all’app). Pertanto,  può essere utilizzato per una vacanza in cui sono presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è  necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.

Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, il cittadino che ha ottenuto  il bonus, deve comunicare alla struttura ricettiva: 

  • il proprio codice fiscale  
  • e il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code (quest’ultimo visualizzabile accedendo  all’app IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus).  Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e devono  essere documentate da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve  essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus. Non  sono consentiti pagamenti con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono  piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.  

 Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere  all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline  rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.  

Dall’area “Mia scrivania” deve cliccare su > Servizi per > Comunicare > Bonus vacanze dovrà inserire i  seguenti dati:  

  • il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente  
  • il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello  scontrino/ricevuta fiscale  
  • l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)  

La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto  applicabile. In caso di esito positivo, viene fornito:  

  • l’importo dello sconto effettivamente applicabile 
  • e l’importo della detrazione.  

Il fornitore dei servizi turistici:  

  • conferma a sistema l’applicazione dello sconto  
  • e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto riconosciuto e confermato dal sistema.  

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, la struttura  ricettiva potrà recuperare lo sconto applicato sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare  esclusivamente in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere  versati tramite modello F24 (es. ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e 

Irap, IMU , tassa rifiuti e altri tributi locali) senza l’applicazione del limite annuale di cui all’articolo 34 della  legge n. 388/20001.  

Non si applica neanche il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, in  quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione  dei redditi.  

Con risoluzione di prossima pubblicazione, l’Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo da indicare  nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da bonus vacanze.  

È inoltre prevista la possibilità, in alternativa all’utilizzo in compensazione e sempre dal giorno lavorativo  successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, di cedere il relativo credito d’imposta,  totalmente o parzialmente, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti  di credito e gli intermediari finanziari. Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica e, nel caso  in cui il corrispettivo dovuto sia inferiore al bonus spettante, lo sconto e la detrazione saranno  commisurati al corrispettivo stesso e il residuo non potrà più essere utilizzato, questo quanto precisato  dall’Agenzia delle Entrate nella sua Guida al bonus.

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