Al fine di contenere il contagio del virus Covid-19, l’art. 64 del D.L. 18/2020 (cura Italia) ha introdotto un credito d’imposta allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.
L’art. 30 del D.L. 23/2020 estende il credito d’imposta anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispostivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Come specificato nella circolare n. 9/E/2020, possono essere agevolate le spese per l’acquisto di: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, barriere e pannelli protettivi, detergenti mani e disinfettanti. L’agevolazione è riconosciuta solo per l’anno 2020, occorre attendere un decreto ministeriale che disciplini i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.