L’articolo 22 del Decreto Legge n. 124 ha introdotto, a far data dal 1° luglio 2020 , un credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici ( es. carte di credito , carte di debito , carte prepagate , altri strumenti di pagamento elettronici ). Tale agevolazione è destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi per i quali risultino nell’anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro .
Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili .
Con provvedimento del 29 aprile 2020 sono state definite le modalità per la comunicazione dei dati delle commissioni applicate , registrate a decorrere dal 1° luglio 2020 , su cui calcolare il credito d’imposta spettante all’esercente .
La comunicazione verrà inviata all’Agenzia delle Entrate direttamente dal gestore dello strumento elettronico ( es. banca , poste o altro ) e , oltre a contenere il calcolo delle commissioni da detrarre , conterrà anche :
- Codice fiscale dell’esercente
- Mese e anno dell’addebito
- Numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento
- Numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento
- L’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali
- L’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione .
Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa per commissioni è stata addebitata , non concorre inoltre alla formazione della base imponibile del reddito e dell’Irap , ma va indicato all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato .
Gli esercenti che utilizzeranno il credito d’imposta dovranno conservare la documentazione relativa alle commissioni loro addebitate per le transazioni con mezzi di pagamento elettronici per un periodo di 10 anni calcolati a partire dall’anno in cui il credito è utilizzato .
Infine si ricorda che tale credito non è obbligatorio e gli esercenti interessati comunque potranno non prestare il consenso a tale comunicazione inibendosi così la possibilità di accedere al credito d’imposta e agli adempimenti connessi .