Nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre è stato pubblicato il D.M. n. 132 del 24 agosto 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze , sul regolamento recante l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche .
Il decreto , che entrerà in vigore il 6 novembre , individua i casi in cui le PA possono rifiutare le fatture elettroniche , quelli in cui non possono comunque negare l’accettazione e le modalità di comunicazione all’emittente dell’eventuale rifiuto .
Il nuovo articolo 2-bis prevede che i documenti non possono essere accettati da parte delle PA se :
- La fattura elettronica ricevuta si riferisce ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione ;
- Nel documento è omessa o errata l’indicazione del Codice identificativo di gara , ossia Cig , o del codice univoco di progetto ovvero Cup ;
- È omessa o errata l’indicazione del codice repertorio ;
- Non sono indicati correttamente i dati relativi al codice di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) ;
- È omessa o errata l’indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali .
Il nuovo articolo 2-bis prevede che le PA non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione .
Il rifiuto inoltre deve essere comunicato al cedente/prestatore con un documento predisposto in formato xml e deve indicare la causa del rifiuto.