REDDITO DI EMERGENZA

Reddito di emergenza

25 - 05 - 2020

L’articolo 82 del Decreto Rilancio ha introdotto un sostegno al reddito straordinario che si rivolge  principalmente ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità economica in conseguenza  dell’emergenza .  

La domanda va presentata entro il mese di giugno 2020 .  

Il REM ( reddito di emergenza ) è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente , al  momento della domanda , dei seguenti requisiti :  

  • Valore dell’ISEE ordinario o corrente inferiore a 15.000 euro ;  
  • Residenza in Italia , verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio ; 
  • Un valore del reddito familiare , nel mese di aprile 2020, inferiore all’ammontare della quota  spettante per il reddito di emergenza ( es. 400 euro per un solo adulto , 550 euro per due adulti  , 640 euro per due adulti e un minorenne , 720 euro per due adulti e due minorenni ) ; 
  • Valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 31/12/2019 inferiore a una soglia di  10.000 euro accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un  massimo di euro 20.000 ; ulteriori 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un  componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE  ;

Tutti i requisiti saranno autocertificati dal soggetto richiedente ad eccezione del valore ISEE che sarà  verificato dall’Inps al momento della presentazione della domanda .  

Il Decreto Rilancio stabilisce quali sono, all’interno del nucleo familiare , le condizioni di esclusione  o incompatibilità e che non danno quindi diritto al riconoscimento del Reddito di Emergenza .  

Queste condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda e sono :  

  • percepiscono ( o hanno percepito) una delle indennità di cui agli articoli 27,28,29,30,38 e 44 del  decreto Legge 17 marzo 2020 ( bonus 600 euro, indennità Inps e casse previdenziali , indennità  lavoratori stagionali , intermittenti ecc. ) ;  
  • percepiscono ( o hanno percepito ) una delle indennità di cui agli art. 84 e 85 del Decreto  Rilancio ( nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza , indennità lavoratori  domestici ) ;  
  • siano titolari di pensione diretta e indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ; 
  • siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione media superiore a quella del  reddito di emergenza ;  
  • siano percettori del reddito di emergenza ;  

Non hanno inoltre diritto al beneficio i soggetti :  

  • Che si trovano in stato detentivo ;  
  • Ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture sanitarie.

L’importo del beneficio sarà erogato in due quote e ciascuna di esse è determinata da una base  di partenza di 400 euro , moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza  fino ad un massimo di 2 .  

Il beneficio è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda . 

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