L’art. 54 del decreto Cura Italia ha esteso la possibilità di accedere al Fondo c.d. Gasperini per richiedere la sospensione delle rate sui mutui prima casa per chi è in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria .
Le domande di sospensione possono essere presentate alla propria banca non solo dai lavoratori subordinati e parasubordinati che hanno perso il lavoro , ma anche da quelli che , a causa del coronavirus , hanno subito una sospensione dal lavoro o una riduzione delle ore per un periodo di almeno 30 giorni .
Con il Decreto “Cura Italia” questa possibilità è stata estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato , in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data , un calo del proprio fatturato superiore al 33% in conseguenza alle restrizioni introdotte per arginare la diffusione del virus .
Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250 mila euro , inoltre il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda . Per quanto riguarda invece i lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione dell’attività lavorativa, è atteso un decreto attuativo che dovrà specificare la documentazione richiesta da presentare a corredo della domanda e le modalità attraverso le quali il datore di lavoro dovrà certificare la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Per la durata della sospensione ( che per i lavoratori autonomi potrà essere di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto) il Fondo pagherà alle banche , al posto dei mutuatari , solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate , il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento . Al termine della sospensione il mutuatario riprenderà a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda .