SOSPENSIONE RATE . DECRETO CURA ITALIA

Sospensione rate . decreto cura Italia

20 - 03 - 2020

L’art. 54 del decreto Cura Italia ha esteso la possibilità di accedere al Fondo c.d. Gasperini per  richiedere la sospensione delle rate sui mutui prima casa per chi è in difficoltà a causa dell’emergenza  sanitaria .  

Le domande di sospensione possono essere presentate alla propria banca non solo dai lavoratori  subordinati e parasubordinati che hanno perso il lavoro , ma anche da quelli che , a causa del  coronavirus , hanno subito una sospensione dal lavoro o una riduzione delle ore per un periodo di  almeno 30 giorni .  

Con il Decreto “Cura Italia” questa possibilità è stata estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi  professionisti che autocertifichino di aver registrato , in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero  nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data , un calo del  proprio fatturato superiore al 33% in conseguenza alle restrizioni introdotte per arginare la diffusione del  virus .  

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad  abitazione principale titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non  superiore a 250 mila euro , inoltre il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al  momento della presentazione della domanda .  Per quanto riguarda invece i lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro  o la sospensione dell’attività lavorativa, è atteso un decreto attuativo che dovrà specificare la  documentazione richiesta da presentare a corredo della domanda e le modalità attraverso le quali il  datore di lavoro dovrà certificare la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

Per la durata della sospensione ( che per i lavoratori autonomi potrà essere di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto) il Fondo pagherà alle banche , al posto dei mutuatari , solo il 50% della quota dei  mancati interessi maturati sulle rate non versate , il restante 50% degli interessi maturati durante la  sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento . Al termine della sospensione il mutuatario  riprenderà a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della  domanda . 

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