In tema di aiuti di Stato, qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento dell’8 maggio 2024. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimi sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.
Fonte : Ipsoa
AIUTI DI STATO E REGOLARIZZAZIONE SULLA MANCATA REGISTRAZIONE
29 - 05 - 2024