L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti tramite risposte a Faq in merito ai bonus edilizi, alla cessione del credito e allo sconto in fattura dopo l’introduzione del D.L. 157/2021. • In particolare, è stato precisato che non è necessaria l’apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione ai contribuenti che prima del 12.11.2021 hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, effettuato i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata. Così come non sono obbligati i soggetti che hanno ricevuto regolare ricevuta di accoglimento
da parte dell’Agenzia delle Entrate per le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11.11.2021.
Fonte: Il Sole 24 Ore