L’art. 1, c. 43-bis della legge di Bilancio 2022, che introduce l’obbligo di indicare nelle fatture e negli atti di affidamento, per i cantieri superiori a 70.000 euro, il contratto di lavoro applicato nel settore dell’edilizia, acquista efficacia dal 27.05.2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data. A seguito del D.L. 21/2022, l’adempimento riguarderà tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro. Tuttavia, l’indicazione in fatture e affidamenti del contratto nazionale riguarderà soltanto le imprese edili. Pertanto, chi effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo. Per quanto riguarda i lavori soggetti al nuovo obbligo, l’indicazione del contratto applicato è necessaria per il superbonus, il bonus facciate e il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia in caso di cessione o sconto in fattura, sia in caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi. Per gli altri bonus edilizi ordinari, invece, serve solo in caso di cessione o sconto. La sanzione per l’inadempimento dell’obbligo comporta la perdita dei bonus edilizi. Inoltre, la mancanza della predetta indicazione vieta a professionisti e Caf l’apposizione del visto di conformità sui dati delle dichiarazioni o al momento della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura.
Fonte: IPSOA