BONUS PSICOLOGO

20 - 02 - 2024

Con la circolare n. 34 del 2024 l’INPS rende operative la disciplina del bonus psicologo per l’anno 2023 individuando le modalità di richiesta e di fruizione della misura. La domanda dovrà essere presentata, da parte degli aventi diritto, a partire dal 18 marzo ed entro il 31 maggio 2024, attraverso il portale INPS. L’erogazione avverrà direttamente nei confronti del professionista erogatore della prestazione con apposite procedura telematica.
Destinatari sono i soggetti private che si trovano in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità
psicologica, che possono richiedere il bonus una sola volta per ciascuna annualità.
Il bonus può essere richiesto da coloro che sono in possesso di ISEE non superiore a 50.000 euro e che siano residenti in Italia . Il contributo erogabile, da ripartire in sedute da al massimo 50 euro ciascuna, è commisurato al valore ISEE del richiedente:

  • ISEE inferiore a 15.000 euro: 1.500 euro annui;
  • ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro: 1.000 euro annui
  • ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: 500 euro annui.
    La domanda deve essere presentata attraverso il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” presente nel portale INPS, a partire dal 18 marzo 2024 ed entro il 31 maggio 2024.
    Il bonus deve essere fruito dal beneficiario entro il 12 dicembre 2024.
    L’INPS, una volta formate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, notifica l’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti.
    In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
    Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
    L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista.
    Fonte : Ipsoa

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