Il D.L. 21/2022, convertito nella L. 51/2022, ha eliminato il vincolo di utilizzare il credito di imposta rimanenze in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Ante modifica, infatti, il credito di imposta doveva essere compensato entro il 31.12.2021 se relativo al periodo di imposta 2020, ed entro il 31.12.2022 se relativo al periodo di imposta 2021. Inoltre, con il provvedimento 23.06.2022, n. 236366, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale di utilizzo del bonus è pari al 100%. In altri termini per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, l’ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
Fonte: Il Sole 24 Ore