L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E/2022, ha previsto che, per la cessione dei bonus edilizi, è necessario effettuare il test di diligenza su ogni trasferimento. Di conseguenza, non è sufficiente il controllo nel primo trasferimento, la verifica dei 6 indicatori antifrode, che liberano dal rischio di responsabilità solidale con i cedenti, poiché tale verifica deve essere effettuata a ogni passaggio. Una possibile soluzione pensata dal Governo potrebbe essere una modifica all’art. 121 D.L. 34/2020 che preveda che la diligenza richiesta è rispettata in caso di acquisto di un credito d’imposta da intermediari finanziari che rilasceranno apposita attestazione circa la corretta effettuazione dei controlli con il correlato esito positivo della procedura. Tuttavia, in caso di successiva cessione effettuata da soggetto non intermediario finanziario, dovrà comunque essere effettuato il test della diligenza.
Fonte: Il Sole 24 Ore