COMPENSAZIONE CREDITI IVA

27 - 01 - 2021

Dal 1.02.2021 è possibile presentare la dichiarazione annuale Iva 2021, presupposto necessario per poter compensare, dal 10° giorno successivo, il credito dell’anno d’imposta 2020 per un importo superiore a 5.000, con il pagamento di altri tributi, premi e contributi
(comprese le accise pagate con il modello F24-accise, come chiarito nella risposta dell’Agenzia delle Entrate alla consulenza n. 4/2020). Rimane sempre possibile, prima della presentazione della dichiarazione 2021, compensare liberamente, nel rispetto del limite
massimo annuo, l’eventuale residuo credito dell’anno 2019, risultante dalla dichiarazione presentata nel 2020. Dal 2021 il limite massimo delle compensazioni orizzontali torna a 700 mila euro; l’aumento a un milione, disposto dall’art. 147 D.L. 34/2020, valeva infatti soltanto
per il 2020. Resta fermo il limite speciale di un milione, previsto dall’art. 35, c. 6-ter D.L.223/2006, per i subappaltatori di lavori edili che nell’anno precedente hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di subappalto, fatturate in regime di inversione contabile. • Inoltre, l’art. 31 D.L.78/2010 stabilisce che la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, c. 1 D.Lgs. 241/97, quindi relativi alle imposte erariali e non solo ai crediti Iva, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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