L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento il 29 novembre 2024 con cui ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17.
L’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono nell’anno 2024 spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una detrazione d’imposta nella misura del settanta per cento (art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) e che si trovano in particolari condizioni reddituali (art. 119, commi 8-bis e 8-bis.1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2024, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto in oggetto; in particolare, è stato previsto che:
- l’istanza poteva essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024;
- l’Agenzia delle entrate, al termine del periodo di presentazione, procedeva a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate. Se le risorse stanziate fossero state sufficienti per l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l’Agenzia delle entrate avrebbe determinato l’ammontare del contributo in misura pari al cento per cento dell’importo richiesto;
-la percentuale di cui al punto precedente sarebbe stata comunicata con successive provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Quindi con il nuovo provvedimento, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziate, viene stabilita la percentuale in misura pari al cento per cento.
Fonte : Ipsoa