Con la conversione in legge del decreto Aiuti sono stati potenziati ed estesi i crediti d’imposta sui costi dell’energia. Tuttavia, è stato confermato il carattere straordinario di queste misure fiscali, che attualmente coprono (in parte) solo le spese sostenute nei primi 6 mesi dell’anno. Per i costi di elettricità e gas dal 1.07.2022 in avanti, invece, saranno necessari altri eventuali provvedimenti, La conversione del D.L. Aiuti ha introdotto un limite che è quello previsto dal regime “de minimis”, secondo cui un’impresa non può ricevere aiuti di Stato per oltre 200.000 euro nel triennio. È prevista una facilitazione consistente nell’obbligo per il fornitore di energia di comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e il credito d’imposta spettante. Tale obbligo però vale solo per il 2° trimestre 2022, e solo nei confronti delle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso venditore del 1° trimestre 2019. La comunicazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus, quindi il 29.08.2022. Il credito potrà essere usato in compensazione (anche frazionata) o ceduto (per intero) entro il 31.12.2022
Fonte: Il Sole 24 Ore