L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 191910 del 15.07.2021, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 32 D.L. 73/2021). Nella fattispecie la comunicazione delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale deve essere inviata dal 4.10.2021 al 4.11.2021.
Fonte: Il Sole 24 Ore