La presentazione del modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei Comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale. Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle finanze con la risoluzione n. 1/DF del 9 febbraio 2023.In particolare sono stati chiesti chiarimenti in merito all’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, introdotto dall’art. 180 del D.L. n. 34/2020, in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con D.M. MEF 29 aprile 2022. Con le FAQ (risposte n. 8 e n. 9) il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, considerato che l’anno 2022 costituisce il primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale, i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al Comune, seguendo le indicazioni prescritte dal Comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale. Nelle stesse FAQ è stato, altresì, precisato che, al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione.
Fonti: Ipsoa
DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
13 - 02 - 2023