INCENTIVI VEICOLI ELETTRICI

07 - 07 - 2021

L’art. 1, c. 1057 della legge di Bilancio 2019 ha previsto il riconoscimento di un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro e alle altre condizioni stabilite dalla norma. Con provvedimento del 28.06.2021 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il credito d’imposta dell’incentivo eco-bonus, corrispondente all’importo del contributo rimborsato al venditore e recuperato dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli elettrici o ibridi, nuovi di fabbrica, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione per il versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia (ad esempio, imposte dirette, Irap, Iva, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’Irpef, contributi Inps, premi Inail). Tale applicazione è al netto delle restrizioni e dei limiti di cui art. 34 L. 388/00 e art. 1, c. 53 L. 244/07.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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