IRES PREMIALE

18 - 12 - 2024

È arrivato nella giornata di sabato 14 dicembre l’emendamento dei relatori che fissa le regole dell’annunciata IRES premiale.
La misura prevede una riduzione, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, di quattro punti dell’aliquota IRES per le imprese che:

  • accantonano a riserva una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • destinano un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati a investimenti (di importo non inferiore a 20.000 euro) relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi 4.0 indicati negli allegati A e B annessi alla legge del Bilancio 2027 (legge n. 232/2016) nonché nell’articolo 38 del D.L. n. 19/2024, ,destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025) fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2024.
    La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che:
    a) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
    1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
    2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del
    D.lgs. n. 216/2023, in misura pari ad almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    b) l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 148/2015Le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano donazioni in denaro destinate a iniziative culturali e spettacoli possono beneficiare dell’Art bonus. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate. Tra i soggetti beneficiari rientrano i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario, gli imprenditori e le imprese agricole, compresi coloro che producono reddito di impresa. Il bonus spettante deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
    Fonte : Ipsoa

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