E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio il Decreto 2 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha introdotto ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2020.
Il decreto prevede che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli Isa in vigore per lo stesso periodo d’imposta , non si applicano nei confronti dei soggetti:
che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente
che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto.
Nell’elenco dei codici Ateco esclusi dall’applicazione degli Isa rientrano attività che riguardano essenzialmente i settori del commercio e dei servizi.
Fonte: Agenzia delle Entrate