Il D.M. Economia 12.07.2021, n. 34847 definisce le modalità di versamento dell’imposta per gli operatori italiani che aderiscono ai regimi speciali Oss e Ioss, nonchè le modalità di ripartizione, tra gli Stati membri di consumo, dell’Iva così versata. • Il soggetto passivo che gestisce le transazioni di e-commerce tramite Oss e Ioss versa l’Iva nello stato in cui è identificato, applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Il versamento è da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione della fine del mese successivo al trimestre/mese di riferimento, va effettuato secondo le modalità predisposte in origine per il regime Moss. • I soggetti passivi aderenti potranno effettuare il versamento dell’imposta secondo due alternative: con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con le Entrate; mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. È esclusa, invece, la possibilità di pagare ricorrendo alla compensazione. • Qualora l’ammontare dei versamenti effettuati dall’operatore risulti superiore all’Iva dovuta in base alla dichiarazione Oss/Ioss, l’eccedenza può essere rimborsata entro 30 giorni sul conto corrente indicato (con maturazione di interessi per rimborsi tardivi).
Fonte: Il Sole 24 Ore