Secondo i commercianti, servirebbe una proroga (dai 2 ai 6 mesi) per l’avvio della lotteria degli scontrini, per evitare code alle casse e una gestione più lineare degli invii da parte dei commercianti. Infatti, nonostante il costo di adeguamento previsto (modesto per la grande
distribuzione e più penalizzante per i piccoli commercianti), le stesse società di fornitura dei software non sono pronte.
• Per partecipare alla lotteria, è necessario ottenere il codice
(barcode e alfanumerico), che è già possibile attivare dall’Agenzia delle Dogane. In seguito, il codice deve essere presentato all’atto del pagamento all’esercente e lo scontrino elettronico emesso sarà automaticamente inviato all’Agenzia delle Entrate, dove genererà un biglietto virtuale per ogni euro speso (fino a un massimo di 1.00 biglietti virtuali per scontrino).
• Il codice lotteria, pseudonimo del codice fiscale, costituisce una misura di garanzia a tutela degli interessati a fronte della raccolta massiva di dati, su larga scala, riferibile all’intera popolazione, presso l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’agenzia delle Entrate, ma
anche presso gli esercenti.
• Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 11.11.2020 n.351449 chiarisce come i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati
dell’operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, o il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima. Pertanto, è stato reso possibile anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini
della lotteria riferiti solo alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.
Fonte:Il Sole 24Ore