Nell’ambito della riforma IRPEF e IRES il legislatore è intervenuto per regolamentare il riporto delle perdite nei casi di operazioni straordinarie. Più precisamente il riporto delle perdite realizzate dalle società e dagli enti commerciali non è consentito quando si verificano congiuntamente le due seguenti condizioni:
- a.le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengano trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre,
- b.venga modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate; la modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori.
L’esclusione del diritto al riporto delle perdite non opera se: - le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite sono trasferite o comunque acquisite all’interno dello stesso gruppo;
- viene superato il test di vitalità economica.
Nel caso di superamento del test di vitalità economica, le perdite sono riportabili per un importo comunque non eccedente il valore economico o contabile del patrimonio netto della società che riporta le perdite.
Fonte : Ipsoa