Con Risposta ad Interpello 2 febbraio 2024, n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di emettere note di variazione IVA di cui all’art. 26,D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che tale facoltà risulta legislativamente preclusa in capo al cessionario/committente, che non può rettificare autonomamente la fattura emessa dal cedente/prestatore, anche laddove la stessa risulti oggetto di insoluto (di una o qualunque delle parti).
Infatti, come stabilisce l’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, l’emissione di una nota per variare in diminuzione l’imponibile e/o l’imposta di un’operazione fatturata è una mera possibilità rimessa al solo cedente/prestatore al verificarsi di specifici presupposti.
Resta tuttavia ferma la possibilità per il cessionario/committente di presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta entro il termine di due anni dalla data del versamento della stessa, come stabilito ai sensi dell’art. 30-ter del medesimo decreto.
Fonte : Seac
NOTE DI VARIAZIONE IVA
14 - 02 - 2024