Durante l’iter di conversione in legge del D.L. 77/2021, sono state introdotte alcune modifiche di semplificazione al superbonus 110%: o il cappotto termico e il cordolo antisismico non concorrono al conteggio della distanza o dell’altezza, in deroga alle norme sulle distanze minime; o non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle funzioni di controllo; o nel caso in cui l’immobile sia venduto o sottoposto agli interventi del superbonus, il termine per fissare la residenza e non perdere i benefici fiscali legati all’acquisto è stato allungato a 30 mesi; o gli interventi che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti devono essere considerati manutenzione straordinaria ed eseguiti mediante Cila (modello superbonus); o gli interventi classificati come “edilizia libera” possono essere eseguiti tramite una Cila con la semplice descrizione dell’intervento.
Fonte: Il Sole 24 Ore