Il Decreto Aiuti-quater, esaminato dal Consiglio dei Ministri il 10.11.2022, ha innalzato da 600 euro a 3.000 euro la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit. L’erogazione dovrà avvenire entro il 12.01.2023. Considerando che in caso di superamento del limite di 3.000 euro il valore erogato al lavoratore concorre interamente a formare il reddito, la disposizione ha anche l’effetto di salvare le erogazioni effettuate nel 2022 che superano la precedente soglia di 600 euro. Riguardo all’ambito applicativo, si può ritenere che i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 35/E/2022 siano estesi anche alla nuova versione della norma. L’allargamento della soglia di esenzione può continuare a intendersi dunque come un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante da 200 euro. Entro il 31.1.2023 i datori di lavoro dovranno quindi effettuare conguagli fiscali in busta paga in favore dei lavoratori per i quali, alla luce della nuova soglia di non imponibilità, il limite risulterà non più superato.
Fonte: Il Sole 24 ore
NUOVA SOGLIA DEI FRINGE BENEFIT
11 - 11 - 2022