Entro il 2.11.2021 (essendo il 31.10 e il 1.11.2021 festivi) devono essere pagate le somme maturate nel periodo di sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione, al fine di acquisire il diritto a conservare il piano di dilazione in essere all’8.03.2020. Allo scopo occorre versare almeno un importo corrispondente a un numero di rate tali da restare al di sotto delle 18 rate complessive non versate. In sostanza, è possibile per i debitori decaduti dai piani pendenti alla data dell’8.03.2020 di conservare il piano, mentre per chi aveva una rateazione prima della sospensione vi è una tolleranza fino a 18 rate non versate per permanere nel piano
Fonte: Il Sole 24 Ore