PROROGA FONDO DI GARANZIA PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

16 - 01 - 2025

Con la Legge di Bilancio 2025 viene prorogata al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal fondo di garanzia per la prima casa dal 50 fino all’80% della quota capitale esclusivamente per le categorie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)).
Le disposizioni, inoltre, differiscono alla medesima data l’applicazione di alcune norme a supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del fondo prima casa in favore delle famiglie numerose. La garanzia del fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale in essere sui finanziamenti di acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con esclusività per l’accesso al credito da parte di:

  • giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati;
  • giovani di età inferiore ai 36 anni.
    Inoltre, per tali categorie è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero “il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
    Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
    Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014, tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e ABI.
    L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali:
  • A1 (abitazioni di tipo signorile),
  • A8 (ville),
  • A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
    La domanda di accesso al fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando la modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.
    È sempre facoltà della banca in base a proprie ed esclusive valutazioni decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo.
    Fonte : Ipsoa

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