Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 51374 del 22 febbraio è stata disposta la proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2021 del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020 .
Il Decreto Rilancio ha riconosciuto al soggetto beneficiario delle detrazioni per il Superbonus di cui all’articolo 119 e per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione , per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante a terzi .
In attuazione della norma istitutiva dell’opzione della cessione del credito o sconto in fattura il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 dell’8 agosto ha stabilito che la comunicazione dell’opzione deve essere inviata telematicamente entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese .
A seguito delle richieste presentate dalle associazioni di categoria , operatori e consulenti l’Agenzia delle Entrate ha disposto , per la scadenza delle comunicazioni da inviare entro il 16 marzo 2021 , la proroga al 31 marzo 2021 .
Fonte: Agenzia delle Entrate