In tema di procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, la revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva, è consentita mediante la presentazione di una ulteriore istanza, analoga all’originaria, o a quella sostitutiva, barrando la casella “Revoca Istanza”. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29 marzo 2024 con cui ha stabilito che la revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata.
Fonte : Ipsoa
RIVERSAMENTO SPONTANEO DEI CREDITI D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ RICERCA E SVILUPPO
10 - 04 - 2024